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Comunicazione delle operazioni black list

Con comunicato stampa del 20 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate prevede, con riguardo alle recenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 in materia di comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi black list, la possibilità di procedere all'invio dei dati delle operazioni effettuate nei mesi di novembre e dicembre, o nell'ultimo trimestre dell'anno 2014, secondo le "vecchie" regole.

Le comunicazioni inviate con riguardo all'anno 2014 secondo le vecchie disposizioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità e, pertanto, non vi sarà necessità di procedere all'ulteriore invio della "nuova" comunicazione, in quanto tutti i dati del 2014 risulteranno a questo punto già comunicati.

Chi sceglie di comportarsi, anche per l'ultima parte dell'anno 2014, in base alle vecchie regole, dovrebbe comunque rispettarle in pieno; in particolare, anche se le nuove disposizioni prevedono una soglia di esenzione dall'obbligo di comunicazione pari ad euro 10.000 (a livello annuale), si dovrebbero indicare tutte le operazioni di importo superiore ad euro 500 (per singola operazione), cioè superiore alla precedente soglia normativa.

Dalla lettura del comunicato stampa si evince infatti che la mancata indicazione di operazioni di importo unitario superiore ad euro 500, effettuate nei confronti nelle medesime controparti (soggetti black list) con cui nell'arco dell'anno 2014 si determina il superamento della nuova soglia di euro 10.000, non farà venire meno, sempre per l'anno 2014, l'obbligo di invio della nuova comunicazione.