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Nota informativa n. 2/2020

Si informa che la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati dall’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

La normativa esclude da questa previsione, consentendone quindi il pagamento anche in contanti, i seguenti oneri:

  • medicinali e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

 

Si riportano di seguito alcuni esempi di spese per le quali, dal 2020, il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione:

  • spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (ad esempio, visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.);
  • spese per istruzione;
  • spese funebri;
  • spese per l'assistenza personale;
  • spese per attività sportive per ragazzi;
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali;
  • spese veterinarie;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

In mancanza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, oltre ai documenti giustificativi della spesa (ad esempio le fatture, ricevute, ecc.), si consiglia di conservare anche copia del bonifico o della ricevuta di pagamento con carta di credito o di debito.