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Nota informativa n. 6/2020

La presente per fornire un rapido riepilogo delle principali misure di sostegno economico, disposte con decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Art. 27 e 28 - (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)

In favore dei liberi professionisti, titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, e dei lavoratori titolari, alla medesima data, di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti dalla Gestione Separata INPS (di cui alla legge n. 335/1995), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro.

La medesima indennità viene riconosciuta agli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata INPS (di cui alla legge n. 335/1995). Rientrano nell’agevolazione gli iscritti alla gestione artigiani o alla gestione commercianti.

Le suddette indennità non concorrono alla determinazione del reddito e saranno erogate dall’INPS, che dovrà altresì definire le modalità di presentazione della relativa domanda.

L’art. 31 del decreto-legge 18/2020 sancisce però l’incumulabilità delle due indennità. La norma è probabilmente volta ad evitare che il socio amministratore di imprese artigiani o commerciali, iscritto sia alla Gestione Separata INPS che alla gestione speciale degli artigiani/commercianti, possa beneficiare di entrambe le due indennità.

 

Art. 54 - (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”)

L’ordinaria disciplina del Fondi di solidarietà per i mutui “prima casa”, di cui all’art. 2, commi dal 475 al 480 della legge 244/2007 (applicabile, al sussistere di determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti che, ad esempio, perdono il proprio posto di lavoro e che consente di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto del mutuo “prima casa”), viene estesa, per il periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (17 marzo 2020), anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver subito un calo di fatturato.

Per beneficiare della sospensione, il lavoratore autonomo o il libero professionista interessato, dovrà fornire alla propria banca apposita autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) nella quale si dichiari di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguente dalla chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

 

Art. 56 - (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

In relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del T.U.B. e di altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia (che ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi non siano già classificate come “deteriorate”), le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), aventi sede in Italia, dietro comunicazione possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. per le aperture di credito a revoca e per prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se di importo superiore, alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente il 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni di leasing viene dilazionato.

La comunicazione inviata alla propria banca o intermediario finanziario deve essere corredata di apposita autocertificazione (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) nella quale si dichiari di aver subito una carenza di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da CODID-19.

Ci sono dubbi, circa l’applicabilità della disposizione anche in favore degli esercenti arti o professioni, in quanto seppure la norma faccia riferimento solo ad imprese, i professionisti dovrebbe rientrare nella definizione di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. In tal senso ci si auspica però che venga fornito apposito chiarimento.

 

Art. 60 - (Rimessione in termini per i versamenti)

Per la generalità dei contribuenti viene disposta la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatori, in scadenza lo scorso 16 marzo 2020.

 

Art. 61 - (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

Per chi opera nei settori economici maggiormente coinvolti dall’epidemia viene disposta:

  1. la sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato), di contributi previdenziali e premi INAIL, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  2. la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo (di fatto l’IVA del mese di febbraio 2020 e il saldo IVA del 2019).

Per chi si avvale dell’agevolazione, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione, o fino ad un massimo di 5 rate mensili, decorrenti dal mese di maggio.

La norma individua nello specifico i settori di attività a cui è applicabile la sospensione in oggetto e, a tale riguardo, con risoluzione 12/e del 18 marzo 2020 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco dei codici ATECO riferibili a detti settori di attività. Sia la norma che la risoluzione in questione non includono però alcuni dei settori economici per i quali, ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020, è stato disposto l’obbligo di chiusura; è pertanto auspicabile un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, volto ad includere nella sospensione anche detti settori mancanti.

Con riguardo alla sospensione dei versamenti legati ai contributi previdenziali, si segnala tuttavia che l’INPS, con la recente circolare n. 37 del 12 marzo 2020, ha ribadito un consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui l’azienda non può non versare contributi che siano stati effettivamente trattenuti in busta paga al lavoratore, anche se il versamento di detti contributi ricade poi nel periodo di sospensione. Di fatto quindi, in materia di contributi previdenziali, potranno beneficiare della sospensione solo i contributi che non siano già stati trattenuti dal netto salariale dovuto ai dipendenti.

 

Art. 62- (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

 

Sospensione adempimenti tributari

Per la generalità dei contribuenti, viene disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti fiscali e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno effettuarsi entro il 30 giugno 2020.

Rimane comunque confermata la scadenza al 31 marzo 2020 per la presentazione delle Certificazioni Uniche, relative al 2019, legate a tipologie di redditi rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (dipendenti, compensi occasionali, ecc.).

 

Sospensione dei versamenti tributari

Per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge (anno 2019, per le persone fisiche e per i soggetti c.d. “solari”) abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, viene disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari, legati a ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato), a trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, a IVA, a contributi previdenziali e ai premi INAIL, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Con riferimento alla sospensione dei versamenti legati ai contributi previdenziali, salvo futuri chiarimenti, valgono le considerazioni che si facevano sopra con riguardo all'art. 61, cioè che l’azienda non può non versare contributi che siano stati effettivamente trattenuti in busta paga al lavoratoreanche se il versamento di detti contributi ricade poi nel periodo di sospensione.

Per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA opera invece a prescindere dal volume di ricavi o compensi.

I versamenti sospesi dovranno effettuarsi entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione, o fino ad un massimo di 5 rate mensili, decorrenti dal mese di maggio.

 

Art. 63 - (Premio ai lavoratori dipendenti)

Ai lavoratori dipendenti che abbiano conseguito nel 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro e che per tutta o parte del mese di marzo abbiano lavorato nella propria sede di lavoro, spetta un premio di 100 euro, da riproporzionare al numero di giorni lavorativi nei quali, sempre nel mese di marzo, abbiano lavorato presso la propria sede di lavoro.

Tale premio non è soggetto a tassazione.

 

Art. 64 - (Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Per il periodo di imposta 2020 viene previsto il riconoscimento di un credito di imposta per le spese, sostenute e documentate, legate alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Tale credito, ammonta al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario.

Le modalità di attribuzione di detto credito sono demandate a un decreto attuativo da emanarsi di concerto a cura del MISE e del MEF.

 

Art. 65 - (Credito di imposta per botteghe e negozi)

Per gli esercenti attività di impresa, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione di immobili identificati catastalmente come C/1, relativo al mese di marzo 2020.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e può essere usufruito solo da coloro per i quali, ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020, è stato disposto l’obbligo di chiusura.

 

Art. 66 - (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 dalle persone fisiche ed enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione d’imposta pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro.

 

Art. 67 - (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

Sono sospesi, dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Allo stesso tempo viene disposto l’allungamento di due anni dei termini di prescrizione e di decadenza dell’attività accertativa e di controllo degli enti stessi, in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Per effetto di ciò, il termine di prescrizione e di decadenza dell’anno di imposta 2015, in scadenza a fine anno, viene prorogato al 31 dicembre 2022.

 

Art. 68 - (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)

Viene disposta la sospensione dei termini di versamento, scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS. Si ritiene che la sospensione operi anche con riguardo alle rateazioni in corso di cartelle di pagamento.

 

I versamenti sospesi andranno poi fatti, in unica soluzione, entro fine giugno 2020.

Con riguardo alla c.d. “rottamazione-ter”, viene disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2020. Coloro che pertanto non dovessero aver effettuato il pagamento della rata del 28 febbraio scorso, non decadranno dall’agevolazione e potranno pertanto provvedere, entro fine maggio 2020, al versamento di entrambe le rate (sia quella ordinaria che quella di febbraio differita per effetto del disposto di cui al presente articolo).

 

Art. 106 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis del Codice civile, viene previsto il differimento ai 180 giorni del termine ordinario per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2019. In conseguenza di ciò, tutte le società di capitali potranno procedere ad approvare il bilancio nel maggiore termine dei 180 giorni senza necessità di dover giustificare lo spostamento al maggiore termine di approvazione.

Seppure la norma non lo specifichi, si ritiene che il differimento del termine ordinario di approvazione del bilancio porti con sé la possibilità, nel caso di approvazione del bilancio nel mese di giugno 2020, di effettuare il pagamento delle imposte entro la fine del mese di luglio 2020 senza maggiorazione dello 0,4%.

 

Art. 113 - (Rinvio delle scadenze legate agli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

Vengono rinviati al 30 giugno 2020 i termini per gli adempimenti legati ai rifiuti, quali la presentazione del MUD, l’invio della comunicazione al RAEE e il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.