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Nota informativa n. 12/2020

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020, ha aggiornato le specifiche tecniche della fattura elettronica, prevedendone l’obbligo di utilizzo dal 1° gennaio 2021.

 

Lo stesso provvedimento consente di utilizzare facoltativamente le nuove specifiche tecniche già nel periodo dal 1° ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2020, anche se questo potrebbe creare qualche problema nello scambio di fatture, qualora il ricevente non abbia ancora aggiornato le specifiche tecniche; in tal caso, infatti, potrebbero crearsi problemi pratici legati alla conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF).

 

Di seguito si riepilogano le principali novità che verranno introdotte.

 

 

Nuovi codici «TipoDocumento»

Si introducono codici più specifici e, per tale motivo, si passerà da 7 a 18 codici (in grassetto i nuovi codici):

 

TD01

fattura

TD02

acconto/anticipo su fattura

TD03

acconto/anticipo su parcella

TD04

nota di credito

TD05

nota di debito

TD06

parcella

TD16

integrazione fattura reverse charge interno

TD17

integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18

integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72

TD20

autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6, comma 8, d.lgs. 471/97 o art. 46, comma 5, D.L. 331/93)

TD21

autofattura per splafonamento

TD22

estrazione beni da deposito IVA

TD23

estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA

TD24

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

TD25

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26

cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. 633/72)

TD27

fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

TD16 – l’integrazione delle fatture in reverse charge “interno”, per acquisti da soggetti italiani, può essere fatta tramite emissione di specifica fattura elettronica, con relativo invio allo SDI.

Si ricorda che, come già chiarito in precedenza dall’Agenzia delle Entrate, quanto sopra indicato rappresenta solo una facoltà e non un obbligo, in quanto continua ad essere ammessa l’integrazione manuale sul documento ricevuto dal fornitore italiano.

 

TD17, TD18, TD19 – anche in questo caso l’assolvimento dell’imposta in applicazione del regime dell’inversione contabile, può effettuarsi tramite emissione di specifica fattura elettronica (usando detti nuovi codici) e relativo invio allo SDI o, in alternativa, tramite integrazione manuale del documento estero (in caso di acquisti da soggetti comunitari) o emissione di autofattura cartacea (in caso di acquisti da soggetti extra-UE).

 

TD21 – viene istituito un nuovo codice per la gestione delle autofatture nei casi di “splafonamento”, cioè nei casi di acquisto in esenzione da IVA ai sensi dell’8 comma 1 lettera c) del D.P.R. 633/72, per importi superiori al plafond IVA disponibile.

 

TD22, TD23 – vengono istituiti codici specifici per la gestione delle autofatture connesse all’estrazione dei beni dai depositi doganali.

 

TD24, TD25 – per le cessioni di beni documentate da ddt o per le prestazioni di servizi documentate da documenti assimilati ai ddt, vengono istituiti due codici specifici legati alla normale fatturazione differita (codice TD24) o, nel caso di operazione triangolare, alla fattura emessa dal promotore della triangolazione (codice TD25).

 

TD26 – viene istituito un codice specifico per le cessioni di beni ammortizzabili.

 

TD27 – infine viene istituito un codice specifico per le fatture emesse in caso di cessione gratuita senza rivalsa di IVA o per autoconsumo.

 

 

Nuovi codici «Natura»

I codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (operazioni in reverse charge) saranno sostituiti da una serie di sottocodici maggiormente dettagliati; per effetto di detta sostituzione si passerà da 7 a 21 codici (in grassetto i nuovi codici):

 

N1

escluse ex art. 15

N2

non soggette

N2.1

non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72

N2.2

non soggette - altri casi

N3

non imponibili

N3.1

non imponibili - esportazioni

N3.2

non imponibili - cessioni intracomunitarie

N3.3

non imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4

non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5

non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6

non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4

esenti

N5

regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6

inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

N6.1

inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2

inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3

inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4

inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5

inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6

inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7

inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8

inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9

inversione contabile - altri casi

N7

IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, comma 3 e 4, e art. 41, comma 1, lett. b),  D.L. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g), art. 74-sexies D.P.R. 633/72)

 

N2.1, N2.2 – con riguardo alle operazioni non soggette ad IVA vengono istituiti due codici specifici, da utilizzarsi nel caso di fatture di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72 (per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura e che vanno indicate nel campo VE34 della dichiarazione IVA), piuttosto che in tutti gli altri casi di operazioni non soggette, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

 

Sottocodici N3 – con riguardo alle operazioni non imponibili, vengono previsti diversi codici specifici in funzione del tipo di cessione (esportazione, cessioni di beni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni assimilate alle esportazioni, cessioni in dichiarazione di intento, altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond IVA).

 

Sottocodici N6 – anche in questo caso vengono previsti diversi codici specifici, in funzione del tipo di cessione per la quale opera il regime di inversione contabile, di cui agli artt. 17 o 74 del D.P.R. 633/72.

 

 

Inserimento codici «TipoRitenuta»

Viene introdotto un nuovo tipo di codifica, legato alla tipologia delle ritenute applicabili.

 

RT01

ritenuta persone fisiche

RT02

ritenuta persone giuridiche

RT03

contributo INPS

RT04

contributo ENASARCO

RT05

contributo ENPAM

RT06

altro contributo previdenziale

 

 

Campo relativo all’importo dell’imposta di bollo

È stato infine eliminato l’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo, che per le fatture è sempre di euro 2.