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Transazioni commerciali - Decorrenza interessi di mora

Il D.Lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha disposto la decorrenza automatica degli interessi di mora, per i contratti conclusi dal prossimo 1° gennaio 2013.

Ai sensi pertanto del nuovo disposto dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Ai fini della decorrenza degli interessi moratori si prevede l'applicazione dei seguenti termini:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

La normativa riconosce comunque la possibilità di pattuire un termine superiore a 30 giorni, purché stabilito contrattualmente tra le parti.

La previsione di termini superiori a 60 giorni è altresì consentita purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002.