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Sospensione IMU

    Con D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Consiglio    dei Ministri ha disposto la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU per:

  • le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
  • gli alloggi degli IACP (Istituti autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;
  • i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. n. 201/2011.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, l’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Ai fini dell’IMU, inoltre, si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente:

  • un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero);
  • un’unità immobiliare classificata come C/6 (posto auto o autorimessa);
  • un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

Al momento, la prima rata dell'IMU sospesa dovrà essere versata entro il prossimo 16 settembre 2013.