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Aumento IVA dal 21% al 22%

 A decorrere dal 1° ottobre 2013 l’attuale aliquota ordinaria dell’IVA passerà ufficialmente dal 21% al 22%. Le aliquote del 4% e del 10% non subiranno invece alcuna modifica.

La nuova aliquota del 22% troverà applicazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate dalla data del 1° ottobre 2013. Tutte le operazioni effettuate prima di detta data dovranno continuare ad essere fatturate con l’aliquota IVA del 21%.

Con riferimento all’individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, occorre distinguere la cessione di bene dalla prestazione di servizio: 

1) Cessione di bene

Il momento di effettuazione coincide con il momento di consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine.

L’aliquota IVA del 21% continuerà pertanto a trovare applicazione con riferimento a tutte le consegne di beni effettuate entro la data del 30 settembre 2013.

Se prima della consegna viene emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato.

Pertanto, su tutte le fatture emesse entro il 30 settembre 2013 o per i pagamenti avvenuti entro tale data si dovrà applicare l’IVA del 21%, ciò anche nel caso in cui la consegna venga effettuata successivamente.

Viceversa, su tutte le fatture emesse dall’1 ottobre 2013 o per i pagamenti avvenuti da tale data, si dovrà applicare la nuova aliquota del 22%, salvo il caso in cui la consegna del bene sia avvenuta entro il 30 settembre 2013.

In caso di fatture a saldo emesse dall’1 ottobre 2013 con riguardo a forniture per le quali, entro il 30 settembre 2013, sia già stato pagato un anticipo, la nuova aliquota del 22% dovrà applicarsi solo sull’imponibile residuo. 

2) Prestazione di servizio

Il momento di effettuazione coincide con il pagamento della prestazione, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente.

Anche in questo caso, se antecedentemente al pagamento viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato.

Pertanto su tutte le fatture emesse in data 30 settembre 2013 o per i pagamenti avvenuti entro tale data si dovrà applicare l’IVA del 21%.

Viceversa, su tutte le fatture emesse dall’1 ottobre 2013 o per i pagamenti avvenuti da tale data, si dovrà applicare la nuova aliquota del 22%.

In caso di fatture a saldo emesse dall’1 ottobre 2013 con riguardo a prestazioni di servizio per le quali, entro il 30 settembre 2013, sia già stato pagato un anticipo, la nuova aliquota del 22% dovrà applicarsi solo sull’imponibile residuo.