Riduzione del tasso di interesse legale
Con il D.M. 07.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.2016, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dallo 0,2% allo 0,1% in ragione d’anno.
Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,1% si applica dall’1.01.2017.
Si segnala che detta variazione avrà chiaramente effetto su alcune disposizioni fiscali, tra le quali quella relativa al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Ai fini del relativo conteggio si dovrà come sempre avere riguardo al periodo di tempo intercorrente tra la scadenza del versamento omesso e la data di effettuazione del versamento stesso, avendo l’accortezza di determinare i relativi interessi legali nella misura:
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del 2,5% annuo, dall’1.01.2012 al 31.12.2013;
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dell’1% annuo, dall’1.01.2014 al 31.12.2014;
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dello 0,5% annuo, dall’1.01.2015 al 31.12.2015;
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dello 0,2% annuo, dall’1.01.2016 al 31.12.2016;
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dello 0,1% annuo, dall’1.01.2017 fino alla data di versamento.
La riduzione allo 0,1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
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accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
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acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
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conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.