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Termine per l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno 2019 potrebbero sorgere dubbi sull’individuazione, per le fatture passive ricevute a cavallo dell’anno, del corretto momento nel quale è possibile computare in detrazione la relativa IVA. A tale riguardo, si ricorda che, come già segnalato con circolare di Studio n. 1 del 2019, l’attuale formulazione dell’art. 1 del D.P.R. 100/98 opera una differenziazione a seconda che si sia in presenza di documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno in corso o ad operazioni effettuate nell’anno precedente, in particolare:

  • per documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno in corso, opera la regola secondo cui:
  1. l’imposta è detraibile nella liquidazione IVA periodica relativa al mese di effettuazione dell’operazione, qualora il documento di acquisto sia ricevuto e annotato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ad esempio, l’imposta relativa ad una fattura emessa nel mese di novembre 2019, ricevuta e annotata dal cessionario/committente entro il 15 dicembre 2019, può essere posta in detrazione nella liquidazione periodica IVA di novembre);
  2. l’imposta è invece detraibile nella liquidazione IVA periodica relativa al mese di ricezione e annotazione della fattura, qualora la fattura venga ricevuta e annotata successivamente al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (quindi l’imposta relativa alla suddetta fattura di novembre, ricevuta dopo il 15 dicembre, deve essere posta in detrazione nella liquidazione periodica IVA di dicembre).
  • la suddetta regola non trova applicazione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, relativamente ai quali, quindi, l’imposta diviene detraibile nel mese di ricezione ed annotazione della fattura.
    In conseguenza di ciò, per operazioni effettuate nel mese di dicembre (o nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno), relativamente alle quali la fattura viene ricevuta e annotata dal cessionario/committente nel mese di gennaio dell’anno successivo (sia prima che dopo il 15 gennaio), l’imposta non potrà essere computata in detrazione nella liquidazione IVA del mese di dicembre (o del quarto trimestre), ma dovrà computarsi in detrazione nella liquidazione periodica IVA del mese di ricezione e annotazione (quindi nel mese di gennaio).

Si ricorda inoltre che l’attuale formulazione dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. 633/72 prevede che il diritto alla detrazione possa esercitarsi, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 1/E del 2018 aveva già chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA è esercitabile dal momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione di:

  • avvenuta esigibilità dell’imposta;
  • formale possesso della fattura.

In caso quindi di operazioni effettuate nel 2019, la cui fattura, ricevuta sempre nel 2019, venga però annotata nei registri IVA del 2020, il diritto alla detrazione potrà esercitarsi con la dichiarazione IVA dell’anno di imposta 2019. In tal caso, dette fatture dovranno essere annotate in apposito sezionale IVA del 2020, e la relativa imposta (da computarsi in detrazione con la dichiarazione IVA del 2019) dovrà essere esclusa dal calcolo delle liquidazioni periodiche IVA infrannuali del 2020.
Tale problema non si presenta invece qualora la fattura sia ricevuta e annotata nel 2020, potendo in tal caso, ai sensi della norma, computare in detrazione l’imposta direttamente delle liquidazioni periodiche IVA del 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione IVA dell’anno di imposta 2020.