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Novità in materia di dichiarazioni di intento

La presente per ricordare che, come già segnalato con circolare di Studio n. 4 del 2019, il D.L. 34/2019 ha previsto l’introduzione di alcune novità in materia di dichiarazioni di intento.

Dette modifiche entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 e vengono di seguito riepilogate:

  • Novità per l’esportatore abituale

A decorrere dal 2020 viene meno l’obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento. Potrebbe pertanto essere sufficiente comunicare al fornitore, anche solo per e-mail:

  • il plafond che si intende utilizzare;
  • il numero di protocollo telematico di ricezione della dichiarazione di intento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire al fornitore la verifica dell’avvenuta trasmissione.

Resta comunque possibile la consegna al fornitore della copia della dichiarazione di intento inviata.

Nel caso di importazioni, gli estremi del protocollo telematico dovranno essere indicati, a cura dell’importatore, nella dichiarazione doganale.

Sempre in materia di importazioni, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni di intento, al fine di dispensare gli operatori dalla consegna in Dogana della copia cartacea delle dichiarazioni stesse unitamente alle relative ricevute telematiche.

Viene anche eliminato l’obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento e di annotarle in apposito registro. È presumibile che, per poter operativamente gestire l’uso corretto del plafond disponibile, sia comunque preferire continuare a numerare e annotare le dichiarazioni di intento.

  • Novità per il fornitore dell’esportatore abituale

Sempre dal 2020 il fornitore:

  • avrà l’obbligo di indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo telematico di ricezione delle dichiarazioni di intento, comunicatogli dal fornitore, e non più quindi i generici riferimenti (numero e data) della dichiarazione stessa;
  • viene inasprita la sanzione amministrativa, che passa da fissa a proporzionale, qualora il fornitore non riscontri preliminarmente l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento. Tale sanzione, disposta dall’art. 7 comma 4­-bis del D.Lgs. 471/1997, andrà dal 100% al 200% dell’imposta.

Come per l’esportatore abituale, anche il fornitore non avrà più l’obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento e di annotarle in apposito registro.