Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (novità introdotte dal D.L. 124/2019)
La presente per anticipare che il D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), convertito con la Legge n. 157 del 19.12.2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24.12.2019), interviene in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto e di subappalto.
In particolare, viene introdotto, nel D.Lgs. 241/97, il nuovo art. 17-bis che prevede, in caso di opere o servizi da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera e di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, l’impossibilità per le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie di compensare, con propri crediti tributari, gli importi delle ritenute IRPEF, degli addizionali, dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti sui redditi di lavoro dipendente e assimilati spettanti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Sempre il nuovo art. 17-bis introduce altresì l’obbligo per il committente di controllare che l’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria dell’opera, adempia al versamento delle ritenute e dei relativi addizionali; qualora il committente riscontri un inadempimento nel versamento di dette ritenute e addizionali, lo stesso dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti e dovrà, entro 90 giorni, comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
Ambito soggettivo
La norma trova applicazione nei confronti di committenti che operano in qualità di sostituti d’imposta e che sono residenti in Italia ai fini delle imposte dirette, i quali affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000.
Sono pertanto esclusi dalla disciplina in esame coloro che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali.
Ambito oggettivo
La nuova norma trova applicazione nei casi in cui, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”, venga affidata l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a euro 200.000.
Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono pertanto coesistere:
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sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a euro 200.000);
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sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.
Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici
L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:
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determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
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provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.
Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
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i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella recentissima Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109/E del 24.12.2019 (di seguito allegata);
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un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
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l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
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il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.
Responsabilità dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice
L’art. 17-bisdel D.Lgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24 con propri crediti tributari.
Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle ritenute medesime.
Obblighi del committente
Il committente deve:
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chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
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sospendere il pagamento dei corrispettivi maturatidall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
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comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
Responsabilità del committente
L’inadempimento dei suddetti obblighi previsti per il committente fa sorgere in capo allo stesso una sua responsabilità solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagamento, a titolo di sanzione, di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:
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corretta determinazione delle ritenute;
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corretta esecuzione delle medesime;
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tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.
La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.
Ravvedimento operoso
Il termine di 90 giorni, previsto per il committente, per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’inadempimento commesso dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, consente alle medesime di avvalersi del ravvedimento al fine di rimediare alla violazione commessa.
L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente dovrà aver già comunicato l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate, con conseguente rischio per l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice di non poter ravvedere la violazione commessa, qualora, prima della regolarizzazione, venga alla stessa notificato un atto di accertamento, un atto di irrogazione di sanzioni o una cartella di pagamento.
Contributi previdenziali e premi INAIL - esclusione della compensazione
Oltre che per le ritenute e i relativi addizionali, l’art. 17-bis prevede che anche i contributi previdenziali e assistenziali, dovuti sempre in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, non possono essere compensati con crediti tributari.
Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina
L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:
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risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
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non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere comunicata al committente, allegando la relativa certificazione che verrà messa a disposizione delle singole imprese da parte dell’Agenzia delle Entrate, certificazione che avrà validità di quattro mesi dalla data di rilascio.
Decorrenza
Le nuove disposizioni trovano applicazione con riguardo alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e quindi relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020.