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Nuovo tasso legale (dal 1° gennaio 2020)

Con Decreto del 12.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14.12.2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, con decorrenza dall’1.01.2020, la riduzione del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice civile, dallo 0,8% allo 0,05%, in ragione d’anno.

Si ricorda che la suddetta riduzione comporterà innanzitutto un decremento degli importi dovuti in relazione al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, per il cui conteggio si dovrà considerare il periodo di tempo intercorrente tra la scadenza del versamento omesso e la data di effettuazione del versamento stesso.

 

Di seguito si riporta la misura dei tassi di interesse legale, in vigore per gli anni dal 2015 ad oggi:

  • dello 0,5% annuo, dall’1.01.2015 al 31.12.2015;
  • dello 0,2% annuo, dall’1.01.2016 al 31.12.2016;
  • dello 0,1% annuo, dall’1.01.2017 al 31.12.2017;
  • dello 0,3% annuo, dall’1.01.2018 al 31.12.2018;
  • dello 0,8% annuo, dall’1.01.2019 al 31.12.2019;
  • dello 0,05% annuo, dall’1.01.2020 fino alla data di versamento.

 

Si ricorda altresì che la riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in relazione ai seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997;
  • acquiescenza all’accertamento, di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997;
  • conciliazione giudiziale, di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.