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Nota informativa n. 1/2020

Con la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), in sostituzione dell’agevolazione fiscale del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento, si introduce, per l’anno 2020, un nuovo credito d’imposta legato ad investimenti in nuovi beni strumentali.

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Possono beneficiare dell’agevolazione, seppure solo nella misura “generale”, anche gli esercenti arti e professioni.

 

Investimenti agevolabili

Seppure si modifichi, rispetto alla disciplina del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento, il meccanismo applicativo dell’agevolazione fiscale, l’individuazione delle tipologie di investimenti agevolabili riprende nella sostanza i medesimi criteri che venivano fissati dalle agevolazioni fiscali soppresse; in particolare la norma individua tre tipologie di investimenti agevolati, rappresentate:

  • da investimenti in beni materiali strumentali, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR), i beni con coefficiente fiscale di ammortamento inferiore  al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni. Rientrano nell’agevolazione gli investimenti in “autocarri”, di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), dell’art. 54 del D.Lgs. 285/1992.
  • da investimenti in beni materiali richiamati nell’allegato A della legge n. 232/2016 (si tratta dei beni rientranti nell’agevolazione di “industria 4.0”);
  • e da investimenti in beni immateriali richiamati nell’allegato B della legge n. 232/2016 (si tratta dei beni immateriali connessi ai beni rientranti dell’agevolazione di “industria 4.0”).

 

Profili temporali

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

 

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata a seconda della tipologia di investimenti.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali, diversi dagli investimenti “4.0” di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, il credito d’imposta “generale” (riconosciuto sia alle imprese che agli esercenti arti e professioni), è previsto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato A della legge n. 232/2016, il credito d’imposta (riconosciuto solo alle imprese) è previsto nella misura del:

  • 40%per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20%per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B della legge n. 232/2016, il credito d’imposta (ovviamente riconosciuto sempre solo alle imprese, in quanto trattasi di beni immateriali connessi ai beni di cui all’allegato A) è previsto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

 

Trattamento fiscale del credito di imposta

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini IRPEF/IRES, sia ai fini IRAP.

 

Fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97) e spetta:

  • in cinque quote annuali di pari importo per gli investimenti in beni materiali (sia “ordinari” che rientranti nelle agevolazioni industria “4.0”);
  • in tre quote annuali di pari importo per i soli investimenti in beni immateriali.

L’utilizzo potrà decorrere:

  • per i beni materiali “ordinari”, dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
  • per gli investimenti legati ad “industria 4.0”, dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

 

Obblighi documentali

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative previste dalla Legge di Bilancio 2020 (“bene agevolabile ai sensi del disposto di cui all’art. 1, commi da 184 a 194, della legge n. 160/2019).

In relazione ad investimenti in beni di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016, le imprese dovranno inoltre produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B, e che gli stessi risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, in alternativa, può prodursi un’autodichiarazione, di cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di monitorare l’andamento, la diffusione e l’efficacia dell’agevolazione, si prevede inoltre l’obbligo, per i soli investimenti legati a “industria 4.0”, di presentare un’apposita comunicazione, il cui contenuto e i cui relativi termini di invio saranno definiti con apposito decreto attuativo.