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Nota informativa n. 4/2020

Facendo seguito a quanto riportato della Nota Informativa del 2019 ("Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - novità del DL124_2019"), si vuole con la presente dare indicazione dei primi chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E del 12 febbraio 2020 (di seguito anche solo “Circolare”).

Si ricorda che a decorrere dalle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, in caso di contratti di appalto, affidamento o subappalto (stipulati nel 2020 o anche prima del 1° gennaio 2020), il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede, in caso di opere o servizi da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera e di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, l’impossibilità per le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie di compensare, con propri crediti tributari, gli importi delle ritenute IRPEF, degli addizionali, dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti sui redditi di lavoro dipendente e assimilati spettanti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Lo stesso art. 17-bis introduce altresì l’obbligo per il committente di controllare che l’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria dell’opera, adempia al versamento delle ritenute e dei relativi addizionali; qualora il committente riscontri un inadempimento nel versamento di dette ritenute e addizionali, lo stesso dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti e dovrà, entro 90 giorni, comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

 

Ambito soggettivo

La norma trova applicazione nei confronti di committenti che operano in qualità di sostituti d’imposta e che sono residenti in Italia ai fini delle imposte dirette, i quali affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Sono esclusi dalla disciplina in esame coloro che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali.

La “Circolare” chiarisce che, nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggettodella catena che dovesse rivestire il ruolo di “committente” (tipicamente il committente nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore nei confronti del subappaltatore) rientrerà nell’ambito di applicazione del nuovo obbligo, qualora sussistano i presupposti fissati dalla norma stessa.

In tal senso si chiarisce che, al fine di evitare aggiramenti della soglia di euro 200.000, mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più sub-affidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro verrà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario. Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il superamento della soglia di euro 200.000, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili, saranno verificati da ciascun committente.

 

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo, la “Circolare” chiarisce che:

  • sono esclusi dall’applicazione della norma i contratti di somministrazione di lavoro di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015;
  • indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuita dalle parti ai contratti stipulati, occorre nella sostanza verificare che non si sia in presenza di contratti che presentano i presupposti indicati dalla norma. In tal senso l’Agenzia delle Entrate afferma che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della nuova norma anche i contratti di cessione di beni con posa in opera, sempre che ricorrano tutti i presupposti normativi previsti;
  • l’importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 va valutato con riferimento alla singola “impresa” affidataria (esclusi pertanto gli esercenti arti e professioni), nell’arco temporale rappresentato dall’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). In tal senso la “Circolare”, oltre a riportare alcuni esempi, sia con riferimento a contratti di durata annuale, sia con riferimento a contratti di durata ultrannuale, chiarisce che “in presenza di contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa. In questo caso gli obblighi previsti dall’art. 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su base annua di pagamenti effettuati dal committente all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti”.

Con riguardo agli altri tre presupposti che devono possedere i “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati” (prevalente uti­lizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualche forma), si chiarisce inoltre quanto segue:

  • i tre presupposti devono sussistere tutti, pertanto la mancanza di uno di essi fa venire meno l’applicabilità della norma;
  • in caso di contratti misti, il prevalente utilizzo di manodopera va percentualmente valutato in funzione del rapporto tra il costo della manodopera (incluso il costo per soggetti che seppure svolgano attività di lavoro autonomo, nei fatti prestano attività di lavoro dipendente presso il committente) e il prezzo complessivo dell’opera; se da tale calcolo emerge una percentuale superiore al 50% la prevalenza si intenderà superata.
  • per sedi di attività del committente vanno intese tutte le sedi destinate allo svolgimento dell’attività (sede legale, sedi operative, uffici di rappresentanza, cantieri e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente, destinato allo svolgimento dell’attività);
  • in merito al concetto di “beni strumentali”, si chiarisce che questi sono ordinariamente rappresentanti da macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi. Questo però non esclude che possano anche essere utilizzate altre categorie di beni strumentali. Viene altresì chiarito che l’occasionale utilizzo di beni strumentali del committente o ad esso riconducibili, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comporta il ricorrere della condizione di applicabilità della norma.

 

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

Relativamente alla possibilità di disapplicare la disciplina, si precisa che con provvedimento del 6 febbraio 2020 (prot. 54730), l’Agenzia delle Entrate ha definito lo schema del certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 241/97.

Detto certificato viene messo a disposizione dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. In tal senso la “Circolare” prevede che, superati i quattro mesi di durata, le imprese devono acquisire un nuovo certificato.

Il certificato è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali.

 

Sanzioni (periodo di moratoria)

La “Circolare” prevede che, fino al 30 aprile 2020, nel caso in cui l’appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’art. 17-bis, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione prevista dal comma 2 dello stesso art. 17-bis (elenco nominativo di tutti i lavoratori, individuati con codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’ese­­­cuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente, dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente).