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Nota informativa n. 7/2020

La presente per fornire un rapido riepilogo delle principali misure in materia di adempimenti fiscali, disposte con decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Art. 18 - (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi)

Al verificarsi di determinate condizioni, viene prevista la possibilità di sospendere i versamenti tributari e contributivi, in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

 

Soggetti ammessi alla sospensione

Sono ammessi alla sospensione i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione (società, ditte individuali e lavoratori autonomi).

 

Condizioni

In via generale, la sospensione opera autonomamente con riguardo ai singoli mesi sopra indicati, al sussistere delle seguenti condizioni:

  1. se nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019, per i soggetti c.d. “solari”), il contribuente ha rilevato ricavi o compensi (come risultanti da bilancio o da dichiarazione fiscale) non superiori a 50 milioni di euro:
  • per il mese di aprile 2020, la sospensione può operare solo qualora l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020, raffrontato con l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2019, abbia subito una riduzione pari almeno al 33%;
  • per il mese di maggio 2020, la sospensione può operare solo qualora l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020, raffrontato con l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019, subisca una riduzione pari almeno al 33%;
  1. se nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019, per i soggetti c.d. “solari”), il contribuente ha rilevato ricavi o compensi (come risultanti da bilancio o da dichiarazione fiscale) superiori a 50 milioni di euro:
  • per il mese di aprile 2020, la sospensione può operare solo qualora l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020, raffrontato con l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2019, abbia subito una riduzione pari almeno al 50%;
  • per il mese di maggio 2020, la sospensione può operare solo qualora l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020, raffrontato con l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019, subisca una riduzione pari almeno al 50%.

Seppure la norma non lo specifichi in maniera chiara, si ritiene che il raffronto mensile sul dato del fatturato o dei compensi vada effettuato tenendo in considerazione il dato registrato ai fini IVA, ciò in funzione del fatto che l’ultimo comma dell’art. 18 prevede:

  • che l’INPS, l’INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali, comunicheranno all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che avranno operato la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria;
  • a sua volta, l’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti enti l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti del fatturato e dei corrispettivi.

 

In considerazione del fatto che gli unici dati mensili “automatici” di cui può disporre l’Agenzia delle Entrate sono quelli legati alle liquidazioni periodiche IVA, salvo che chiarimenti ufficiali disattendano l’interpretazione data, si ritiene che il raffronto vada operato con riguardo ai dati IVA.

 

Versamenti sospesi

Al sussistere delle condizioni sopra indicate, la sospensione potrà operare con riguardo ai seguenti versamenti:

  1. ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, operate dai sostituti di imposta su redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co.), di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73;
  2. imposta sul valore aggiunto;
  3. contributi previdenziali e assistenziali;
  4. premi INAIL.

 

Con solo riguardo ai versamenti legati all’imposta sul valore aggiunto, si precisa che per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dall’importo dei ricavi o compensi del periodo di imposta 2019, la sospensione può operare se la riduzione mensile del fatturato o dei corrispettivi è pari almeno al 33%.

 

Per i solo soggetti operanti nei settori economici maggiormente coinvolti dall’epidemia, come individuati dall’art. 61 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), fino al 30 aprile 2020 la sospensione opera secondo quanto già previsto dallo stesso decreto-legge n. 18/2020, pertanto indipendentemente dal calo percentuale del fatturato mensile.

 

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

 

Art. 23 - (Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2019)

I certificati di regolarità fiscale, previsti in materia di appalti e subappalti dall’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (si veda al riguardo la Nota informativa di Studio n. 4/2020), emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

 

 

Art. 30 - (Credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

Il credito di imposta, previsto dall’art. 64 del decreto-legge n. 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (si veda al riguardo la Nota informativa di Studio n. 6/2020), viene esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi, previsti dal medesimo art. 64 del decreto-legge n. 18/2020.