Studio Bragaglia Studio Bragaglia

Nota informativa n. 8/2020

L’art. 26 del decreto-legge n. 23 dell’8.04.2020, modifica integralmente il comma 1-bis dell’art. 17 del decreto-legge n. 124 del 26.10.2019, cioè la norma con cui era stata recentemente prevista, quale misura di semplificazione, la possibilità di versare semestralmente (il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno) l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, qualora l’importo dovuto non fosse superiore all’importo annuo di 1.000 euro (si veda al riguardo il paragrafo 16 della Circolare di Studio n. 1 del 2020).

 

Nel caso in cui invece l’importo annuo dovuto fosse superiore a 1.000 euro, rimanevano validi i termini trimestrali di pagamento, rappresentati dal:

  • 20 aprile, per l’imposta relativa al primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo);
  • 20 luglio, per l’imposta relativa al secondo trimestre (aprile, maggio, giugno);
  • 20 ottobre, per l’imposta relativa al terzo trimestre (luglio, agosto, settembre);
  • 20 gennaio, per l’imposta relativa al quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre).

I suddetti termini trimestrali non sono stati modificati dalla norma e continuano pertanto a rimanere validi.

 

Il nuovo comma 1-bis del suddetto art. 17, come sostituito dall’art, 26 del decreto-legge n. 23/2020, prevede:

  • per il primo trimestre, la possibilità di differire il pagamento dell’imposta al 20 luglio, qualora l’importo dovuto sia inferiore a 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, la possibilità di differire il pagamento dell’imposta al 20 ottobre, qualora l’importo dovuto per i primi due trimestri sia complessivamente inferiore a 250 euro.

Pertanto:

  • se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre 2020 è pari o superiore a 250 euro, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro l’ordinario termine del  20 aprile 2020. Si precisa in tal senso che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non rientra nell’ambito della sospensione dei versamenti tributari disposta dall’art. 18 del decreto-legge n. 23/2020 (si veda al riguardo la Nota informativa di Studio n. 7/2020);
  • se l’importo dovuto è invece inferiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 20 luglio 2020, insieme al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture del secondo trimestre 2020, sempre che l’imposta complessivamente dovuta per i primi due trimestri sia pari o superiore a euro 250;
  • se l’imposta complessivamente dovuta per i primi due trimestri del 2020 sia invece inferiore alla soglia di 250 euro, il pagamento potrà effettuarsi entro il 20 ottobre 2020, insieme al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre 2020.

Non è prevista invece alcuna semplificazione per i versamenti legati al terzo e quarto trimestre, che dovranno invece essere effettuati gli ordinari termini (20 ottobre e 20 gennaio), indipendentemente dell’importo dovuto.