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Nota informativa n. 11/2020

Con la presente si vuole fornire un rapido riepilogo delle principali misure fiscali, disposte con decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”), connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Art. 59 – (Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)

Si prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone “A” o equipollenti (centri storici), dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paese esteri:

  1. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  2. per i comuni capoluogo di città metropolitane, in numero almeno pari a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di giugno 2020, realizzati in dette zone “A”, abbia subito un calo di almeno 1/3 rispetto all’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di giugno 2019 ed è calcolato applicando, alla differenza di fatturato così determinata, le seguenti percentuali:

  1. 15% per i soggetti che nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti “solari”) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;
  2. 10% per i soggetti che nel periodo di imposta “2019” hanno conseguito ricavi o compensi compresi tra 400 mila euro e 1 milione di euro;
  3. 5% per i soggetti che nel periodo di imposta “2019” hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

 

Art. 65 – (Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 del decreto-legge n. 18/2020)

Con riferimento alle misure di sostegno finanziario, previste dall’art. 56 del decreto-legge n. 18/2020 (si veda al riguardo la nota informativa di Studio n. 6 del 2020), per le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), il termine del 30 settembre 2020 viene modificato nel 31 gennaio 2021.

Si ricorda che le misure di sostegno prevedono:

  1. per le aperture di credito a revoca e per prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se di importo superiore, alla data del 17 marzo 2020, l’impossibilità per le banche e gli intermediari finanziari di disporne la revoca fino al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021);
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente il 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021), la possibilità di chiederne la proroga fino al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021);
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021) fino al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021), con conseguente dilazione dei piani di rimborso.

Salvo espressa rinuncia, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020, le imprese che già sono state ammesse alla moratoria, la proroga della stessa opera automaticamente. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020), presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono invece chiederne l’ammissione entro il 31 dicembre 2020.

 

Art. 71 – (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)

Richiamando quanto previsto dall’art. 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle disposizioni di legge e statutarie, si prevede la possibilità di tenere esclusivamente in video/audio conferenza, senza la necessità che il presidente e il segretario si trovino fisicamente nel medesimo luogo, le assemblee di società di capitali convocate entro il 15 ottobre 2020.

 

Art. 77 – (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)

La norma estende anche al mese di giugno 2020, il credito di imposta di cui all’art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (si veda al riguardo la nota informativa di Studio n. 9 del 2020).

 

Art. 97 – (Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi)

Si prevede un nuovo rinvio dei termini di effettuazione dei versamenti sospesi per effetto di quanto disposto dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18/2020 (si veda al riguardo la nota informativa di Studio n. 6 del 2020) e dall’art. 18 del decreto-legge n. 23/2020 (si veda al riguardo la nota informativa di Studio n. 7 del 2020), già prorogati dal decreto-legge n. 34/2020 (si veda al riguardo la nota informativa di Studio n. 9 del 2020).

L’art. 97 del decreto-legge n. 104/2020 dispone una nuova proroga, in quanto prevede che detti versamenti sospesi, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzione e interessi:

  1. per il 50%, in unica soluzione entro il 16/09/2020 o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata il 16/09/2020;
  2. per il restante 50%, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata il 16/01/2021.

 

Art. 98 – (Proroga secondo acconto per soggetti ISA)

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, che nel primo semestre 2020 abbiano subito una riduzione del fatturatoalmeno pari al 33%, rispetto allo stesso periodo del 2019, viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP, dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per soggetti “solari”).

 

Art. 99 – (Proroga riscossione coattiva)

La norma dispone un nuovo ampliamento del periodo di sospensione, disposto dall’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 e già prorogato dall’art. 154 del decreto-legge n. 34/2020 (si veda al riguardo la nota informativa di Studio n. 9 del 2020), dei termini di versamento degli importi legati a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (comprese le rateazioni in corso delle cartelle di pagamento), avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS.

Detto periodo, originariamente previsto dall’8 marzo al 31 maggio 2020, poi esteso fino al 31 agosto 2020, viene ulteriormente esteso fino al 15 ottobre 2020.

I versamenti sospesi andranno poi effettuati, in unica soluzione, entro fine novembre 2020.

Allo stesso modo, con riguardo ai provvedimenti di accoglimento di nuovi piani di rateazione, emessi con riferimento alle richieste presentate entro il 15 ottobre 2020 (e non più entro il 31 agosto 2020), la decadenza automatica dal piano di rateazione, disposta dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973, opera in caso di mancato pagamento di dieci rate (e non di cinque), anche non consecutive.

 

Art. 110 – (Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020)

Per le società di capitali e per le società cooperative, viene prevista la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali (per questi ultimi, solo per quelli consistenti in diritti giuridicamente tutelati, esclusi pertanto avviamento e costi pluriennali), diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, e le partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

Alla rivalutazione può darsi valenza solo civilistica o anche fiscale (ai fini IRES e IRAP).

Nel caso in cui si voglia dare valenza fiscale alla rivalutazione, questa opererà dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione stessa viene eseguita (anno 2021 per i soggetti “solari”) e si dovrà procedere al pagamento di un’imposta sostitutiva, pari al 3% (sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili), da versarsi in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (anno 2020 per i soggetti “solari”) o fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versarsi sempre entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta “2020”. In caso di rateazione, la seconda e la terza rata dovranno inoltre essere aumentate degli interessi, calcolati al tasso del 6% annuo,

È altresì prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo di rivalutazione, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, da versarsi secondo le stesse modalità sopra indicate.

La norma prevede inoltre un “periodo di sorveglianza”, fino all’inizio del quarto esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione, all’interno del quale l’eventuale cessione a titolo oneroso o l’assegnazione ai soci dei beni rivalutati farà venire meno, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza, la rivalutazione stessa.