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Nota informativa n. 14/2020

Si segnala che in data 30 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto c.d. “Ristori-quater” (decreto-legge n. 157 del 2020), il cui art. 2, comma 1, prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la possibilità di sospendere i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020.

 

Soggetti ammessi alla sospensione

Sono ammessi alla sospensione tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione (società, ditte individuali e lavoratori autonomi).

 

Condizioni

La sospensione opera autonomamente al sussistere delle seguenti condizioni:

 

  1. se nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019, per i soggetti c.d. “solari”), il contribuente ha rilevato ricavi o compensi (come risultanti da bilancio o da dichiarazione fiscale) non superiori a euro 50 milioni;
  2. solo qualora l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di novembre 2020, raffrontato con l’importo del fatturato o dei corrispettivi del mese di novembre 2019, subisca una riduzione pari almeno al 33%.

 

Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in precedenti occasioni, il dato del fatturato va calcolato considerando tutte le operazioni per le quali sia stata emessa fattura, anche se si tratta di operazioni non rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Versamenti sospesi

Al sussistere delle condizioni sopra indicate, è prevista la possibilità di beneficiare della sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

 

  1. ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute per addizionali regionali e comunali, operate dai sostituti di imposta su redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co.), di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73;
  2. ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. ai versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali.

 

Con riguardo ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi di quanto previsto dalla norma, la sospensione opera con riguardo sia al versamento relativo alla liquidazione del mese di novembre (in scadenza il 16 dicembre 2020), sia con riguardo alla scadenza del versamento dell’acconto IVA per l’anno 2020 (in scadenza il 27 dicembre 2020).

 

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.