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Nota informativa n. 1/2021

Il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito ha continuato a far parte del Mercato Unico e dell’Unione Doganale della UE.

Dal 2021 assumono pertanto rilevanza le barriere doganali tra i Paesi Europei e il Regno Unito, con conseguenze sul trattamento IVA applicabile alle cessioni e acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi rese/ricevute, effettuate tra soggetti operanti in Italia e nel Regno Unito, in particolare:

  • le cessioni e gli acquisti di beni non possono più qualificarsi come operazioni intracomunitarie di beni ma assumono natura di esportazioni o importazioni, con i conseguenti obblighi doganali;
  • le fatture relative a prestazioni di servizi rese a soggetti operanti nel Regno Unito e che, in funzione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 633/72, sono territorialmente rilevanti nel paese del committente (Regno Unico), non dovranno più recare l’indicazione “inversione contabile” ma dovranno recare l’indicazione “non soggetta”, così come avviene tradizionalmente per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti extra-UE;
  • per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti operanti nel Regno Unico e che in funzione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 633/72 sono territorialmente rilevanti nel paese del committente (Italia), l’assolvimento dell’IVA in inversione contabile dovrà effettuarsi mediante emissione di autofattura e non più tramite integrazione manuale dell’imposta sulla fattura del del fornitore inglese.

 

 

Cessioni e Acquisti di beni

Occorre ovviamente distinguere il caso delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici (B2B) da quello delle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (B2C):

 

Cessioni di beni

 

a) operazioni B2B

fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui i beni venissero trasportati dall’Italia al Regno Unito, le operazioni si qualificavano come cessioni intracomunitarie, non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93; dal 1° gennaio 2021 tali operazioni si qualificano come cessioni all’esportazione, non imponibili ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.P.R. 633/72, lettere a) o b), a seconda che il trasposto venga curato dal cedente italiano o dal cessionario inglese;

 

b) operazioni B2C

fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto della soglia vigente nel Regno Unito al di sotto della quale non sussisteva l’obbligo di identificarsi in loco ai fini IVA, tali operazioni si qualificavano come normali cessioni interne, soggette pertanto a IVA in Italia; dal 1° gennaio 2021 anche tali operazioni si qualificano come cessioni all’esportazione, non imponibili ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.P.R. 633/72.

 

Acquisti di beni

 

a) operazioni B2B

fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui i beni venissero trasportati dal Regno Unito all’Italia, le operazioni si qualificavano come acquisti intracomunitari, non imponibili ai sensi dell’art. 38 del D.L. 331/93; dal 1° gennaio 2021 tali operazioni si qualificano come importazioni di beni, soggette ad IVA in Italia ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 633/72;

 

b) operazioni B2C

fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto della soglia vigente in Italia al di sotto della quale non sussisteva l’obbligo di identificarsi in loco ai fini IVA, tali operazioni si qualificavano come normali cessioni interne inglesi, fuori quindi dal campo di applicazione dell’IVA italiana; dal 1° gennaio 2021 anche tali operazioni si qualificano come importazioni di beni, soggette ad IVA in Italia ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 633/72.

 

 

Prestazioni di servizi

Il termine del periodo transitorio ha conseguenze, seppure molto meno marcate, anche sulle prestazioni di servizi rese o ricevute:

 

Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del D.P.R. 633/72)

La regola generale statuisce che le prestazioni rese a committenti soggetti passivi d’imposta, sono territorialmente rilevanti nel paese del committente.

Dal 1° gennaio 2021, per le prestazioni di servizi rese da soggetto passivo italiano a committente soggetto passivo inglese, seppure dette prestazioni continuino a rimanere fuori dal campo di applicazione IVA, ai sensi del disposto di cui all’art. 21 comma 6-bis del D.P.R. 633/72 dovrà obbligatoriamente riportarsi in fattura la dicitura “non soggetta” e non più la dicitura “inversione contabile”.

Nel caso invece di prestazioni di servizi rese da soggetto passivo inglese a committente soggetto passivo italiano, quest’ultimo sarà tenuto ad assolvere l’imposta in inversione contabile, tramite l’emissione di autofattura e non più tramite l’integrazione manuale dell’IVA sulla fattura del fornitore inglese.

Nel caso in cui invece le prestazioni di servizi generiche vengano effettuate nei confronti di privati consumatori, continua a permanere il principio secondo il quale l’imposta è dovuta nel paese del prestatore, quindi in Italia, nel caso di prestatore italiano, nel Regno Unito, nel caso di prestatore inglese.

 

Prestazioni di servizi non generiche

Con riguardo alle prestazioni di servizi diverse da quelle generiche, in funzione di dove sarà territorialmente rilevante l’operazione, a livello documentale si applicheranno comunque le regole già sopra indicate per le prestazioni generiche, pertanto:

  • nel caso in cui il servizio venga prestato da soggetto passivo italiano (committente inglese) e il servizio stesso non sia territorialmente rilevante in Italia, la fattura, ai sensi del disposto di cui all’art. 21 comma 6-bis del D.P.R. 633/72 dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura “non soggetta”;
  • nel caso in cui il servizio sia commissionato da soggetto passivo italiano e il servizio stesso sia territorialmente rilevante in Italia, l’assolvimento dell’imposta per inversione contabile andrà effettuato tramite emissione di autofattura.

 

 

Operazioni compiute al termine del periodo transitorio

L’Accordo di recesso prevede alcune norme volte a regolare le operazioni transfrontaliere che, per motivi fattuali, restano incompiute al termine del periodo transitorio, quali ad esempio, le operazioni che hanno per oggetto beni spediti nel 2020 i quali giungono a destinazione nel 2021; in particolare viene previsto un principio generale in base al quale le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto, iniziata entro il 31 dicembre 2020, termina nel 2021, mantengono la natura di operazioni intracomunitarie e pertanto le stesse si qualificheranno come operazioni di cessioni o acquisti intracomunitari, rilevanti ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.

Sarà tuttavia richiesto l’appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell’operazione mediante documentazione che attesti l’inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

 

 

Rapporti con l’Irlanda del Nord

L’Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all’Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale nazione:

  • resta soggetta alla normativa UE per le cessioni di beni;
  • è considerata paese terzo per le prestazioni di servizi.

Pertanto, le operazioni aventi ad oggetto beni continueranno ad avere natura di operazione intracomunitaria, qualora i beni stessi vengano spediti o trasportati dall’Irlanda del Nord in uno Stato membro della UE o viceversa.

Si segnala solo che proprio in funzione di questa continuità territoriale, a fine novembre 2020, la Commissione Europea ha proposto di attribuire agli operatori economici dell’Irlanda del Nord, oltre al numero di partita IVA attribuito dal Regno Unito, anche un numero di partita IVA valido ai fini delle transazioni unionali. Se tale proposta verrà accolta, il numero di partita IVA unionale dovrà ovviamente essere utilizzato per le operazioni svolte con gli operatori dell’Irlanda del Nord.