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Nota informativa n. 2/2021

Con decreto dell’11.12.2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, con decorrenza dall’1.01.2021, la riduzione del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice civile, dallo 0,05% allo0,01%, in ragione d’anno.

Si ricorda che la suddetta riduzione comporterà innanzitutto un decremento degli importi dovuti in relazione al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, per il cui conteggio si dovrà considerare il periodo di tempo intercorrente tra la scadenza del versamento omesso e la data di effettuazione del versamento stesso.

 

Di seguito si riporta la misura dei tassi di interesse legale, in vigore per gli anni dal 2016 ad oggi:

  • dello 0,2% annuo, dall’1.01.2016 al 31.12.2016;
  • dello 0,1% annuo, dall’1.01.2017 al 31.12.2017;
  • dello 0,3% annuo, dall’1.01.2018 al 31.12.2018;
  • dello 0,8% annuo, dall’1.01.2019 al 31.12.2019;
  • dello 0,05% annuo, dall’1.01.2020 al 31.12.2020;
  • dello 0,01% annuo, dall’1.01.2021 fino alla data di versamento;

 

Si ricorda altresì che la riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in relazione ai seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 218/1997;
  • acquiescenza all’accertamento, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 218/1997;
  • conciliazione giudiziale, di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992.