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Nota informativa n. 3/2021

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), proroga al 2022 il credito d’imposta legato ad investimenti in nuovi beni strumentali, già previsto per l’anno 2020 dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

 

Soggetti beneficiari

Vengono confermate le precedenti regole, pertanto possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Possono altresì beneficiare dell’agevolazione, seppure solo nella misura “generale”, anche gli esercenti arti e professioni.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Investimenti agevolabili

Rimangono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali, esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR. Si ricorda che gli autocarri, di cui alla lettera d) dell’art. 54 del d.lgs. 285/1992, non rientrano nella previsione del comma 1 dell’art. 164 del TUIR, pertanto gli investimenti in autocarri continuano a beneficiare del credito di imposta;
  • i beni con coefficiente fiscale di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni.

 

La legge di bilancio 2021 estende inoltre l’agevolazione anche ai beni immateriali strumentali.

 

Rimangono altresì agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali strumentali indicati nell’allegato A della legge n. 232/2016 (beni rientranti nell’agevolazione di “industria 4.0”);
  • e gli investimenti in beni immateriali strumentali indicati nell’allegato B della legge n. 232/2016 (beni immateriali connessi ai beni rientranti dell’agevolazionedi “industria 4.0”).

 

Profili temporali

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, si determina di fatto una sovrapposizione tra la “nuova” agevolazione e l’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2020, quest’ultima operante fino alla data del 31 dicembre 2020. Per tali investimenti sarà pertanto possibile applicare l’agevolazione più conveniente, con la conseguenza che, nel caso in cui si intenda applicare la “nuova” agevolazione, si dovrà provvedere ad integrare la fattura del fornitore con l’indicazione della nuova norma agevolativa. Con riguardo all’integrazione della fattura del fornitore, ai sensi di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 438 del 5 ottobre 2020, il cessionario può, anche nel caso in cui siano pervenute fatture elettroniche, stampare il documento e riportare l’indicazione della norma su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”, con conservazione anche del documento “integrato”, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/1972.

 

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata a seconda della tipologia di investimenti nonché dell’arco temporale nel quale viene effettuato l’investimento.

La misura dell’agevolazione va in ogni caso applicata sul costo di acquisizione dei beni, determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 lettera b) del TUIR, o in funzione del costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, nel caso di investimento effettuato mediante locazione finanziaria.

 

Con riguardo ai beni materiali strumentali e ora anche ai beni immateriali strumentali, diversi da quelli indicati degli allegati A e B della legge n. 232/2016, il credito d’imposta “generale” (beneficiabile sia dalle imprese che dagli esercenti arti e professioni) è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro la data del 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione), nella misura del 10% del costo (rispetto al 6% previsto dalla legge di bilancio 2020). Tale percentuale passa al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 81/2017;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro la data del 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione) nella misura del 6% del costo.

In entrambi i casi il limite massimo di costi ammissibili è fissato in euro 2 milioni, nel caso di investimenti in beni materiali strumentali e in euro 1 milione, nel caso di investimenti in beni immateriali strumentali.

 

Con riguardo ai beni materiali strumentali indicati nell’allegato A della legge n. 232/2016, il credito d’imposta (beneficiabile solo dalle imprese) è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro la data del 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione), nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (rispetto al 40% previsto dalla legge di bilancio 2020), nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (rispetto al 20% previsto dalla legge di bilancio 2020), e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (la “vecchia” agevolazione non prevedeva invece il riconoscimento dell’agevolazione per la quota di investimenti effettuati oltre l’importo di 10 milioni di euro);
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro la data del 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione), nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Con riguardo infine agli investimenti, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro la data del 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione), in beni immateriali strumentali indicati nell’allegato B della legge n. 232/2016, il credito d’imposta (ovviamente beneficiabile sempre solo dalle imprese, in quanto trattasi di beni immateriali connessi ai beni di cui all’allegato A) è riconosciuto nella misura del 20% del costo (rispetto al 15% previsto dalla legge di bilancio 2020), nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione (rispetto al limite di euro 700 mila previsto dalla legge di bilancio 2020).

 

Trattamento fiscale del credito di imposta

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini IRPEF/IRES, sia ai fini IRAP.

 

Fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/97 e spetta in tre quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque quote annuali previste dalla legge di bilancio 2020[1].

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito di imposta legato ai soli beni materiali strumentali diversi da quelli di cui indicati nell’allegato A della legge n. 232/2016, spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

L’utilizzo in compensazione potrà decorrere:

  • per i beni materiali e immateriali “ordinari”, dall’anno di entrata in funzione del bene (e non più quindi dall’anno successivo a quello di entrata in funzione);
  • per gli investimenti legati ad “industria 4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione (e non più quindi dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione).

 

Il credito di imposta non è soggetto né ai limiti di utilizzazione dei crediti di imposta da quadro RU, di cui all’art. 1 comma 53 della legge n. 244/2007 (pari a 250.000 euro), né al limite generale di compensazione di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000 (pari a 700.000 euro).

 

Si segnala inoltre che con risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta, sia con riguardo a quello previsto dalla legge di bilancio 2020, sia con riguardo al “nuovo” credito previsto dalla legge di bilancio 2021.

 

Periodo di sorveglianza del credito

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quelli di entrata in funzione dei beni o di avvenuta interconnessione, gli stessi sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito di imposta è corrispondentemente ridotto e il maggiore credito di imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano tali ipotesi, senza sanzioni e interessi.

Solo con riguardo ai beni materiali strumentali indicati nell’allegato A della legge n. 232/2016, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 commi 35 e 36 della legge n. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi. Se pertanto, nel periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito di imposta sarà oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo di imposta del realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste nell’allegato A della legge n. 232/2016;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

 

Obblighi documentali

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle nuove disposizioni agevolative previste dalla legge di bilancio 2021 (“bene agevolabile ai sensi del disposto di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1058, della legge n. 178/2020).

Con riguardo alla “vecchia” agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 438 del 5 ottobre 2020, ha previsto che qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile fruire del credito d'imposta regolarizzando i documenti di spesa già emessi. A tal fine l’Agenzia indica alcune soluzioni per regolarizzare i documenti, in particolare:

  • qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario può riportare la dicitura su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”;
  • laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente può annotare sulla copia cartacea del documento, con “scrittura indelebile”, il riferimento normativo o, in alternativa, “realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso”; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, “da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa”, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI.

Quanto sopra trova ovviamente applicazione anche con riguardo alla “nuova” agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021.

 

Per gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016, si dovrà produrre una perizia tecnica asseverata(quindi non più una perizia tecnica semplice, come previsto dalla legge di bilancio 2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B, e che gli stessi risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, in alternativa, può essere prodotta un’autodichiarazione, di cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante.

 

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di monitorare l’andamento, la diffusione e l’efficacia dell’agevolazione, si prevede inoltre l’obbligo, per i soli investimenti legati a “industria 4.0”, di presentare un’apposita comunicazione, il cui contenuto e i cui relativi termini di invio saranno definiti con apposito decreto attuativo.

 


[1] la ripartizione su cinque quote annuali era prevista per i solo beni materiali (sia “ordinari” che rientranti nelle agevolazioni di “industria 4.0”), mentre per i beni immateriali la suddivisione avveniva in tre quote annuali.