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Nota informativa n. 4/2021

L’art. 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019 (c.d. “Decreto Crescita”) aveva disposto che l’Agenzia delle Entrate dovesse integrare le fatture elettroniche non recanti l’annotazione dell’imposta di bollo e nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, dovesse comunicare al contribuente l’importo dell’imposta dovuta, la relativa sanzione amministrativa e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

 

Le suddette disposizioni avrebbero dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2020 ma il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ne aveva spostato la decorrenza al 1° gennaio 2021.

 

Lo stesso art. 12-novies rinviava inoltre ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle modalità di attuazione delle nuove disposizioni in materia di integrazione dell’imposta di bollo; tale decreto è stato emanato in data 4 dicembre 2020.

 

Inoltre, lo scorso 4 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni dell’imposta di bollo, oltre che per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei relativi dati da parte del cedente o prestatore.

 

 

Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell’imposta di bollo dovrà effettuarsi:

  • entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, per le fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno solare (31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio);
  • entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno solare.

 

Viene quindi concesso un maggiore termine di versamento, visto e considerato che per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020 il termine di effettuazione del pagamento era fissato al giorno 20 del mese successivo al trimestre solare.

 

Così come già previsto in precedenza:

  • qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno solare non superi l’importo di 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il termineprevisto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
  • qualora l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre dell’anno solare non superi l’importo di 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il termineprevisto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

 

 

Procedura per l’integrazione dell’imposta di bollo da parte dell’Agenzia delle Entrate

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate predispone due elenchi contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

  1. delle fatture elettroniche che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A, che non è  modificabile);
  2. delle fatture elettroniche che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta stessa è dovuta (elenco B, che è modificabile).

 

Tali elenchi saranno resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio).

 

Il cedente/prestatore qualora ritenga che in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia delle Entrate nell’elenco B non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’elenco B.

 

Il cedente/prestatore può inoltre integrare l’elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia delle Entrate, risulta dovuta l’imposta.

 

Le modifiche all’elenco B sono effettuate:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento, con riguardo al primo, al terzo e al quarto trimestre;
  • entro il10 settembre, con riguardo al secondo trimestre.

 

Tali modifiche possono effettuarsi in modo puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella, oppure in modo massimo, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato.

 

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

 

Pagamento dell’imposta di bollo

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’elenco A e nell’elenco B (quest’ultimo eventualmente modificato), entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (o, nel caso del secondo trimestre, entro il 20 settembre), verrà calcolato l’importo dell’imposta di bollo dovuta, che dovrà poi essere versato dal cedente/prestatore nei termini di legge sopra indicati.