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Nota informativa n. 3/2022

In conseguenza della modifica, recentemente disposta dall’art. 3 comma 6-septies del decreto-legge n. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il limite per i trasferimenti di denaro contante, di cui all’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 231/2007, resta quello di 1.999,99 euro.

 

Per effetto della suddetta modifica, il limite di utilizzo del denaro contante passerà a 999,99 euro dal prossimo 1° gennaio 2023, mentre per l’anno 2022 rimane valido il “precedente” limite di 1.999,99 euro.

Dal momento che si è in presenza di una previsione normativa che, con effetto retroattivo, lascia invariata la precedente soglia (e non determina quindi un innalzamento del limite), non si dovrebbero porre rischi sanzionatori per coloro che, tra il 1° gennaio 2022 e il 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 228/2021), dovessero aver utilizzato denaro contante per importi compresi tra 1.000,00 e 1.999,99 euro.

 

Deroghe per i turisti stranieri

Si ricorda inoltre che, i turisti stranieri (anche appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo) possono, invece, effettuare acquisti in contante entro il maggiore limite di 15.000,00 euro.

I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 del decreto-legge n. 16/2012, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000,00 euro, valevole per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo - presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/72) - effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano.