Nota informativa n. 4/2025
La presente per informare che, in data 30 maggio 2025, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge del 31 marzo 2025 n. 39 (legge 27 maggio 2025, n. 78).
Viene confermato il differimento del termine per la stipula delle polizze assicurative, già indicato nella nota informativa 3/2025. Tuttavia, la legge di conversione modifica i parametri per la classificazione delle imprese micro, piccole e medie, sostituendo i criteri dimensionali della direttiva delegata UE 2023/2775 con quelli stabiliti dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.
Di seguito si riepilogano i limiti dimensionali e le relative scadenze:
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microimprese
(racc. 2003/361/CE)
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piccole imprese
(racc. 2003/361/CE)
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medie imprese
(racc. 2003/361/CE)
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grandi imprese
(dir. 2023/2775)
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Attivo di bilancio
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< 2 milioni
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< 10 milioni
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< 43 milioni
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> 25 milioni
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Fatturato annuo
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< 2 milioni
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< 10 milioni
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< 50 milioni
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> 50 milioni
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Numero dipendenti
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< 10 unità
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< 50 unità
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< 250 unità
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> 250 unità
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Termine di stipula
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entro 31/12/2025
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entro 1/10/2025
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entro 31/03/2025 (*)
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(*) l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie viene posticipata di 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo di sottoscrizione
La legge di conversione introduce, inoltre, una disposizione in base alla quale, se l’imprenditore assicura beni di proprietà di terzi, utilizzati nell’ambito della propria attività d’impresa e non già coperti da analoga assicurazione, e ne comunica al proprietario l’avvenuta stipula, l’indennizzo spettante in caso di evento assicurato è riconosciuto al proprietario del bene.
Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme ricevute per il ripristino del bene danneggiato o perito, o della sua funzionalità. In caso di inadempimento, l’imprenditore ha comunque diritto a ricevere una somma corrispondente al lucro cessante subito per l’interruzione dell’attività a seguito dell’evento, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Infine, la norma riconosce all’imprenditore che ha stipulato il contratto assicurativo un diritto di privilegio, ai sensi dell’art. 1891, quarto comma, del Codice civile, per il rimborso dei premi pagati e delle spese contrattuali.