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Art. 167 TUIR – Disciplina delle Controlled Foreign Companies (nuovo elenco aggiornato)

In data 11 maggio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 30 marzo 2015 del Ministro dell’economia e delle finanze, che modifica l’elenco dei Paesi black list di cui al D.M. 21 novembre 2001, per i quali, ai sensi del disposto dell’art. 167 del TUIR, trova applicazione la disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies).

 

Ai sensi della suddetta norma, i criteri rilevanti ai fini della inclusione nell’elenco dei Paesi black list sono la mancanza:

  • di un adeguato scambio di informazioni;
  • e di un adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere.

 

La Legge di Stabilità 2015, al comma 680 dell’art. 1, ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50% di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

 

Recentemente, in data 30 novembre 2015 è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 18 novembre 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze, che modifica ulteriormente l'elenco dei Paesi di cui al D.M. 21 novembre 2001, eliminando Hong Kong dalla lista di Paesi interessati dalla normativa.

 

Paesi attualmente inclusi nell'elenco di cui all'art. 167 del TUIR: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein (*), Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Emirati Arabi Uniti (*), Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Monaco (*), Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Rimangono confermate, per i paesi indicati con (*), le limitazioni di cui all'articolo 2 del D.M. 23 novembre 2001.

 

Paesi eliminati (D.M. 30.03.2015 e D.M. 18.11.2015): Filippine, Hong Kong, Malesia e Singapore.

E' stato altresì abrogato l'articolo 3 del D.M. 23 novembre 2001.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verrà fornito l’elenco definitivo dei Paesi con regimi fiscali “speciali” che, pur in presenza di un regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano, portano ad un livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quello previsto in Italia.

 

Il nuovo elenco dovrebbe trovare applicazione a decorrere dall'esercizio 2015.