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Nota informativa n. 3/2020

La presente per informare che l’art. 16 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), in tema di “semplificazioni fiscali”, ha modificato la periodicità di invio della comunicazione legata alle operazioni effettuate con clienti e fornitori esteri (c.d. “esterometro”), per le quali non sia stata emessa o ricevuta relativa fattura elettronica.

 

In particolare, il termine periodico di invio passa da mensile a trimestrale.

 

Poiché la norma non fissa una specifica decorrenza, come anche già recentemente confermato dall’Agenzia delle Entrate, la novità trova applicazione a decorrere dal 25 dicembre 2019, cioè dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

 

Pertanto, gli acquisti e/o le vendite effettuate con clienti e fornitori esteri, non “coperte” da bolletta doganale e per le quali non sia trasmessa, tramite Sistema di Interscambio (SdI), relativa fattura elettronica, andranno, a regime, comunicate trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi:

  • entro la fine di aprile, per le operazioni del primo trimestre;
  • entro la fine di luglio, per le operazioni del secondo trimestre;
  • entro la fine di ottobre, per le operazioni del terzo trimestre;
  • entro la fine di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per le operazioni del quarto trimestre.