Studio Bragaglia
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Sospensione IMU

Con D.L. 54/2013 è stata disposta, per alcune categorie di immobili, la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, dovuta per legge entro il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 giugno è domenica).

Con D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Consiglio dei Ministri ha disposto la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU per:

  • le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
  • gli alloggi degli IACP (Istituti autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;
  • i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. n. 201/2011.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, l’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Ai fini dell’IMU, inoltre, si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente:

  • un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero);
  • un’unità immobiliare classificata come C/6 (posto auto o autorimessa);
  • un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

Al momento, la prima rata dell’IMU sospesa dovrà essere versata entro il prossimo 16 settembre 2013.

 

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